Dotazione organica

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
 

 ( L'originale con le firme del Responsabile del Procedimento Amministrativo         e del Presidente del collegio dei revisori è conservato agli atti).

                                 MACROSTRUTTURA E MICROSTRUTTURA

                                                 DOTAZIONE ORGANICA

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                  PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

Contenuto inserito il 15-11-2014 aggiornato al 15-11-2022
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