Enti controllati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 commi 2, 3

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

ECO IMPERIA SPA IN LIQUIDAZIONE in fallimento a seguito sent. Trib. Imperia 6.11.18 R.F. 9/18

Servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e spazzamento sino a 19.06.2013

 

Finalità generali: Gestione servizio raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento rifiuti urbani pericolosi e non

 
Partecipazione dell'ente
Misura di partecipazione: 50,99%
Durata dell'impegno: dal 08/09/1993 a 31/12/2050
Oneri complessivi:

2016: 0,00

2017: € 40.000,00 per transazione

2018: € 0,00

2019: € 0,00

Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico

Nomina Comune di Imperia Nominativo Carica Compenso annuo lordo
  GHIGLIONE Davide (fino a 24.07.2013) Presidente C.D.A. fino a 24/07/2013 € 25.000 proporzionato alla durata della carica
  FARALDI Massimo (fino a 24.07.2013) Consigliere fino a 24.07.2013 € 35.000 proporzionato alla durata della carica
Nomina Altri Soci Nominativo Carica Compenso annuo lordo
       
  QUIRITI Piero Giacomo (fino a 24.07.2013) Vice Presidente e Amministratore Delegato fino a 24.07.2013 € 80.000,00
COMMISSARIO LIQUIDATORE nominato da Assemblea Straordinaria Del 24.07.2013 (atto rep 148314 Notaio Amadeo) TRUCCO Paolo

Commissario liquidatore​ da 24.07.2013

Ass. Str. Del 24.07.2013 ha deliberato che,sulla base dell'art. 20 del DM Giustizia 140/12), sia calcolato sul totale dell'attivo realizzato e del passivo accertato nel rispetto delle normative vigenti e applicabili . Da nota integrativa a bil. 2014 depositato compenso per attività svolta fino al 31.12.2014 compresa cassa previdenza ammonta a € 145.475,20

 

CURATORE FALLIMENTARE (nomina Tribunale di Imperia)  COSENTINO Sara

Curatore fallimentare​ da 6.11.2018

il Tribunale di Imperia in data 6.11.2018 ha depositato in cancelleria  sentenza di fallimento R.F. 9/2018 con la quale ha nominato il curatore fallimentare

Risultati di bilancio

2015        2016      2017 (ultimo depositato) 
 -8.233   1.827  - 7.944

Allegati

File con estensione pdf Risultati di bilancio (ultimo depositato): eco imperia in liq bilancio al 31_12_ 2017 depositato.pdf
(Pubblicato il 25/06/2018 - Aggiornato il 03/06/2020 - 543 kb - pdf)
File con estensione pdf Risultati di bilancio 2015: ECO IM IN LIQ BIL AL 31_12_15 DEPOSITATO.pdf
(Pubblicato il 31/03/2017 - Aggiornato il 25/06/2018 - 448 kb - pdf)
File con estensione pdf Risultati di bilancio 2016: ECO IM IN LIQ bilancio al 31_12_16 depositato.pdf
(Pubblicato il 12/07/2017 - Aggiornato il 12/07/2017 - 544 kb - pdf)
Contenuto creato il 21-11-2014 aggiornato al 09-11-2020
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