Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Bilancio, Contabilità, I.V.A.
Si precisa che eventuali richieste di informazioni e solleciti su estratti conto, liquidazioni, pagamenti dovranno essere rivolti esclusivamente agli Uffici che hanno ordinato la prestazione.
- Contabilità finanziaria - controllo atti dirigenziali e registrazione impegni di spesa - predisposizione atti propedeutici per variazioni di bilancio.
- Registrazione e gestione contabilità fatture attive e passive - Tenuta e conservazione registri ai fini IVA - Contabilizzazione gettoni di presenza dei consiglieri comunali - Gestione scadenze rate di pagamento permessi di costruire - Controllo contabilizzazione fondi vincolati.